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D.M. 30/10/2003Art. 5. Al fine di assicurare il necessario coordinamento dei rispettivi interventi nel l'ambito della programmazione scolastica nazionale, le regioni, in sede di predisposizione del terzo piano generale triennale 2003/2005 e dei relativi piani annuali attuativi - attivabili nei termini e con le modalità indicate nelle premesse - si atterranno, nell'ordine, tenuto anche conto dei risultati ottenuti con i precedenti interventi in materia, ai seguenti indirizzi a) privilegiare gli interventi finalizzati prioritariamente alla messa a norma ed all'adeguamento delle preesistenti strutture alla vigente normativa in materia di agibilità, sicurezza ed igiene ed, altresì, all'eliminazione delle barriere architettoniche, nonchè quelli diretti ai completamenti funzionali di opere già iniziate ed al soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, in relazione all'indice di carenza determinato dall'offerta del servizio scolastico a fronte della relativa richiesta da parte dell'utenza - con particolare riguardo alle esigenze derivanti dall'entrata in vigore della Legge 28 marzo 2003, n. 53, indicata in premessa - ed alla eliminazione del fenomeno delle locazioni onerose, al fine di determinare le condizioni strutturali idonee ad assicurare un adeguato standard qualitativo del servizio medesimo, il rinnovamento della didattica ed un'efficace lotta alla dispersione scolastica b) favorire il coordinamento ed il più razionale sfruttamento della rete scolastica con la distribuzione degli edifici, tenendo anche conto dell'opportunità di un organico inserimento delle istituzioni scolastiche nelle diverse realtà territoriali e collettività locali c) considerare ogni opportunità di adeguamento dei relativi edifici alle nuove esigenze della scuola ed ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi d) garantire, anche al fine di migliorare il servizio reso all'utenza, la fornitura di sedi idonee per un dignitoso e corretto funzionamento delle direzioni scolastiche regionali e dei centri di servizio amministrativo. D.M.I.U.R. 30-10-2003 – Ripartizione per opere di edilizia scolastica. Art. 6. Nel procedimento programmatorio le regioni valuteranno opportunamente il fabbisogno di aule in ragione di una dettagliata indicazione, da parte di comuni e province, sull'utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica, anche tenuto conto delle relative, eventuali, proposte di revoca formulate ai sensi dell'art. 8, comma 7, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, e dell'intervenuta, razionalizzazione della rete scolastica, considerando altresì, le prevedibili esigenze di utilizzo a medio/lungo termine per effetto anche della recente riforma avviata con la precitata Legge n. 53/2003, con conseguente adozione di criteri ispirati alla necessaria modularità e flessibilità nella progettazione dei relativi interventi. Art. 7. Nella scelta degli interventi medesimi, ferme restando le indicazioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6, le regioni terranno conto anche della celerità d'esecuzione degli stessi, con particolare riguardo alla sussistenza di progettazione esecutiva e disponibilità delle aree nonchè all'assenza di vincoli di carattere normativo. Art. 8. Restano confermati, in quanto compatibili con il presente provvedimento, ogni altra disposizione, modalità, termine, indirizzo, finalità o criterio contemplati nei precedenti decreti 18 aprile 1996, n. 152, e 6 settembre 1999, nonchè 8 giugno 1998, 6 aprile 2000 e 23 aprile 2001 indicati nelle premesse, che integralmente vengono richiamate nel presente dispositivo. Roma, 30 ottobre 2003 Il Ministro: Moratti D.M.I.U.R. 30-10-2003 – Ripartizione per opere di edilizia scolastica. Allegato 1 Criteri e procedimento per il riparto A) A fronte dell'importo complessivamente ripartibile per ciascuna delle annualità 2003 e 2004 del terzo triennio di programmazione regionale - e cioè, rispettivamente, per la prima annualità (2003) di Euro 112.600.641,48 e per la seconda (2004) di Euro 348.915.607,75 - alle finalità contemplate dall'art. 1, comma 2, lettere a) e c) della Legge 11 gennaio 1996, relative al soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, con riguardo anche alla progressiva eliminazione del fenomeno delle locazioni onerose, nonchè all'adeguamento alla vigente normativa in materia di agibilità, sicurezza ed igiene, è stata riconosciuta la maggiore priorità; B) nell'ordine, è stato, poi, assegnato un grado progressivamente decrescente di valenza alle altre finalità previste dal citato art. 1, comma 2, lettera e): equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, lettera f): disponibilità di palestre ed impianti sportivi di base e lettera b): riqualificazione del patrimonio esistente; C) preso atto preliminarmente del numero degli edifici scolastici insistente in ciascuna regione, come noto sulla base dei più recenti dati in possesso dell'amministrazione, sono stati, poi, determinati, a fronte di questi ultimi, i seguenti sei indicatori rappresentativi delle situazioni di fatto connesse alle finalità di cui alle precedenti lettere A) e B), relativi agli edifici medesimi: 1) indicatore sintetico dell'affollamento delle strutture; 2) indicatore sintetico della precarietà degli edifici e degli impianti; 3) indicatore sintetico della distribuzione territoriale; 4) indicatore semplice della carenza di palestre ed impianti sportivi; 5) indicatore semplice degli edifici soggetti a vincolo storicomonumentale; 6) indicatore semplice degli edifici in affitto. D) le informazioni sono state, quindi, classificate secondo tali indicatori, determinando una situazione comparabile delle diverse regioni tra di loro e successivamente aggregati in un unico indice sintetico, con i seguenti pesi: 0,35 per gli indicatori relativi all'affollamento delle strutture ed alla precarietà di edifici ed impianti; 0,10 per quelli concernenti la distribuzione territoriale e la carenza di palestre o di impianti sportivi; 0,05, infine, per quelli inerenti agli edifici in affitto ovvero soggetti a vincolo storico o monumentale. E) il 90% di ciascuna delle precitate somme di Euro 112.600.641,48 ed Euro 348.915.607,75 complessivamente assegnabili nelle relative annualità di riferimento e pari, rispettivamente, ad Euro 101.340.577,00 ed Euro 314.024.046,00, è stato suddiviso tra le singole regioni secondo l'indice relativo sintetico di cui alla suindicata lettera D). Al fine della necessaria rimodulazione riequilibrativa del riparto detto indice è stato, però, parzialmente parametrato anche al numero degli immobili scolastici insistenti nei singoli ambiti territoriali interessati, rapportando - nell'annualità 2003 - il 70% della somma utilizzabile a tali fini all'indicatore medesimo «pesato» col numero degli edifici scolastici come sopra determinato ed il restante 30% al solo indicatore sintetico citato, sommando poi i due parziali così ottenuti. Nell'annualità 2004, ferma restando ogni altra modalità operativa, tali percentuali sono state rispettivamente elevate all'80% ed al 20%; F) il rimanente 10% - pari ad Euro 11.260.064,00 per l'annualità 2003 e ad Euro 34.891.561,00 per l'annualità 2004 - è stato, poi, suddiviso tra tutte le regioni in rapporto ad un indice ponderato rappresentativo della capacità di spesa di ciascuna di esse, valutato sulla base del rispettivo livello di concreto utilizzo, come noto all'atto dell'effettuazione del presente riparto, dei finanziamenti assegnati nelle precedenti annualità ai sensi dell'art. 4 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23. L'importo finale assegnato alle singole regioni e province autonome è stato, infine, definito sommando i valori di cui alla presente lettera F) con quelli indicati nella precedente lettera E). D.M.I.U.R. 30-10-2003 – Ripartizione per opere di edilizia scolastica. |
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